Art. 27.
(Registrazione dei sindacati).
1. I lavoratori pubblici e privati, i lavoratori autonomi e i datori di lavoro possono costituire libere associazioni sindacali per la tutela dei propri interessi.
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2. In attuazione all'articolo 39 della Costituzione, le associazioni sindacali, nazionali e territoriali di cui al comma 1 devono richiedere, con apposita domanda, la registrazione al CNEL, che provvede secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 29 della presente legge.
3. L'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze di cui al capo IV cura le iscrizioni, la tenuta e l'aggiornamento dell'albo delle associazioni sindacali, secondo le indicazioni fornite dal CNEL.
4. Le associazioni sindacali acquistano personalità giuridica dalla data della registrazione.